La sanzione

Caso Audero, 50.000 euro di multa e e diffida all’Inter

La bomba carta esplosa a pochi metri da Audero è stata ritenuta dal giudice sportivo un "Fatto particolarmente grave".

Caso Audero, 50.000 euro di multa e e diffida all’Inter

La linea della fermezza è stata tracciata e riguarda direttamente l’Inter. Il Giudice Sportivo ha inflitto al club nerazzurro una multa da 50mila euro, accompagnata da una diffida specifica, in seguito ai gravi episodi avvenuti sugli spalti e culminati nel lancio di una bomba carta che ha colpito il portiere della Cremonese, Emil Audero.

Una decisione che arriva dopo il provvedimento del Viminale, che ha già disposto il divieto di trasferta per i tifosi interisti fino al prossimo 23 marzo, e che rappresenta il massimo della sanzione economica prevista per un club.

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo chiarisce nel dettaglio le motivazioni della multa, facendo riferimento a quanto accaduto nel corso della gara: i sostenitori nerazzurri hanno “nel corso della gara, lanciato, sul terreno di gioco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti. Rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS”.

Proprio la diffida rappresenta l’aspetto più delicato del provvedimento. In caso di nuovi episodi analoghi, infatti, l’Inter rischierebbe sanzioni ben più pesanti, che andrebbero oltre l’aspetto economico. Il club potrebbe essere obbligato a disputare una o più gare con settori dello stadio chiusi al pubblico, a giocare a porte chiuse oppure a subire una vera e propria squalifica del campo, per una o più giornate o anche per un periodo prolungato fino a due anni. Uno scenario che alza ulteriormente il livello di attenzione intorno al comportamento dei tifosi e che mette la società di fronte alla necessità di prevenire con decisione il ripetersi di simili episodi.